E’ stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni disposta a carico di un avvocato che aveva ricoperto, mentre era iscritto all’albo, la carica di amministratore unico di una Srl.
Il professionista aveva avanzato ricorso in sede di legittimità contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense che, ribadendo la sua responsabilità per violazione del dovere di incompatibilità, aveva sostituito, appunto con la sospensione, la sanzione della cancellazione (non più prevista nel nuovo Codice deontologico), originariamente disposta nei suoi confronti dal Consiglio dell'ordine territoriale.
L’impugnazione del legale è stata giudicata inammissibile dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione, con sentenza n. 14131 del 1° giugno 2018, per mancanza di specificità e autosufficienza dei motivi e dei punti in cui era stata articolata.
A fronte della specifica deduzione sollevata dall’avvocato secondo il quale non sussisteva, nella specie, una incompatibilità fra la citata carica sociale e l’iscrizione all’albo professionale posto che la Srl in oggetto (una società calcistica) non aveva finalità di lucro, era stato sottolineato come detta affermazione fosse rimasta indimostrata; ad ogni modo, la stessa non era da ritenere rilevante a fronte della attività commerciale svolta da una società di capitali come è la Srl.
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