Avvocato cancellato dall'Albo, versa contributi alla Cassa se continua a praticare

Pubblicato il 28 aprile 2017

E’ tenuto a versare i contributi alla Cassa forense l’avvocato che, pur cancellato dall'Albo, continui ad esercitare l’attività professionale.

E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, respingendo il ricorso di un avvocato avverso la cartella notificatagli nell'interesse della Cassa forense, con cui gli era stato chiesto il pagamento dei contributi conseguenti all'esercizio di attività professionale in favore di una s.p.a , svolta nel periodo successivo alla sua cancellazione dall'Albo.

Niente Co.co.co e fatture dallo studio legale

I giudici di merito hanno infatti dimostrato – spiega la Corte Suprema con sentenza n. 10437 del 27 aprile 2017 – come non sussistesse alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la predetta società (come invece sostenuto dal legale). Ciò, stante in particolar modo la mancanza di un compenso fisso e la determinazione dello stesso secondo i canoni delle tariffe professionali; comprensivo cioè di voci quali onorari, diritti, indennità, spese generali, contributo integrativo.

Va infine attribuito rilievo all'ulteriore circostanza che, a fronte del pagamento dei compensi, le fatture risultavano essere rilasciate dallo studio legale - società di professionisti di cui l’avvocato ricorrente era socio.

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