Prima di essere cancellato dall’albo speciale degli avvocati stabiliti, l’interessato deve essere convocato davanti al Consiglio dell’ordine territoriale.
E’ quanto sottolineato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nell’ambito di una vicenda in cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti di un legale già iscritto, per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione.
L’interessato, in particolare, prima della deliberata cancellazione, non era stato convocato dal COA procedente e il Cnf aveva ritenuto che detta mancata convocazione non potesse costituire causa di nullità del procedimento.
Di diverso avviso la Suprema corte, secondo la quale, per contro, così facendo il Consiglio aveva omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo degli avvocati – e anche dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti – trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare.
Il caso in esame, poi, concerneva un’ipotesi non di diniego di iscrizione, bensì di cancellazione di un avvocato stabilito nel relativo elenco speciale.
Nel dettaglio, la Sezioni unite – sentenza n. 6963 del 17 marzo 2017 - hanno sottolineato come assuma valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa, il principio secondo cui il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso.
E detto principio – è stato precisato – oltre ad essere “valevole” per i procedimenti disciplinari, è certamente applicabile anche nei casi, come quello di specie, di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per la iscrizione.
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