Il Consiglio di stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del ministro della Giustizia recante modifiche al precedente Decreto ministeriale n. 55/2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Lo ha fatto attraverso il parere n. 2703, depositato il 27 dicembre 2017, nel quale ha formulato anche alcune osservazioni.
Queste con riferimento, in primo luogo, alla tematica della fissazione di soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti, in quanto le modifiche in merito introdotte non apparirebbero “chiare” nella loro formulazione.
Sul punto, il ministero viene invitato a prevedere una diversa formulazione dalla quale emerga con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti.
A seguire, viene evidenziato come l’amministrazione abbia accolto solo parzialmente le proposte di modifica avanzate dal CNF, senza però esplicitare le ragioni in base alle quali abbia proceduto in tal senso. La motivazione – sottolinea il Cds - sarebbe stata in ogni caso opportuna anche in considerazione della razionalità di alcune di esse.
Sul punto, tuttavia, il Consiglio di stato non aggiunge altro, limitandosi a prendere atto delle scelte discrezionali operate dal dicastero.
Nel parere, viene poi rilevato che le disposizioni con cui sono state recepite alcune delle proposte del CNF risultano adeguate ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati anche se, viene anche evidenziato, “l’effettivo raggiungimento di tali obiettivi potrà essere compiutamente valutato soltanto a seguito della concreta applicazione della normativa de qua”.
Per finire, la sezione consultiva del Consiglio suggerisce dei ritocchi sotto il profilo redazionale. In particolare, viene proposto di valutare la possibilità di suddividere il disposto dell’articolo 1 dello schema in più articoli, e ciò al dichiarato fine di facilitarne la lettura. Altro suggerimento è relativo alla eliminazione di un refuso contenuto all’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 3 (la parola “ridoto” da sostituire con “ridotto”).
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