Avvocati Pubblicità senza nomi dei clienti

Pubblicato il 19 aprile 2017

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha ritenuto legittima la sanzione dell’avvertimento, irrogata dal COA e confermata dal Consiglio nazionale forense, a carico di un avvocato che aveva riportato nel sito del proprio studio, a fini pubblicitari, l’elenco dei principali clienti assistiti (seppur con il loro consenso).

Avverso la sanzione il professionista si era rivolto alla Corte Suprema, lamentando la violazione del D.l. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), che ha sancito l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.

Valenza pubblicistica della professione forense Pubblicità informativa con maggior cautela

Orbene – precisa la Corte – l’attività dell’avvocato, in quanto libero- professionale, non è sottratta al principio dell’ammissibilità della pubblicità informativa di cui al Decreto Bersani. Tuttavia l’ambito concreto di tale principio va considerato e declinato alla luce delle peculiarità della suddetta professione, non essendo l’avvocato sono un libero professionista ma anche un necessario partecipe all'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale. E detta stretta connessione tra attività forense ed esercizio della giurisdizione impone una maggiore cautela in materia.

Dati clientela Il consenso non consente la diffusione

E’ proprio la valenza pubblicistica dell’attività forense – proseguono le Sezioni Unite con sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017 – a spiegare perché il rapporto tra il professionista ed il cliente rimanga scarsamente influenzabile dalla volontà e dalle considerazioni personali (o valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come non possa risultare dirimente – nel senso di escludere il relativo divieto – il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari.

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