Il mandato professionale all’avvocato per l’espletamento di attività stragiudiziale e di consulenza può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Detto mandato, pertanto, non deve essere necessariamente provato con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem.
L’organo giudicante che si trovi a dover accertare il credito del professionista, quindi, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto.
Inoltre, in caso di scrittura privata prodotta che non abbia data certa, l’inopponibilità ex articolo 2704 del Codice civile non riguarda il negozio, potendo quest’ultimo e la sua stipulazione essere oggetto di prova, a prescindere dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso.
La data certa del conferimento dell’incarico professionale, così, può essere provata per testimoni.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza interlocutoria n. 3968 depositata il 14 febbraio 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".