Qualora il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalla distinzione tra le formule terminative del procedimento penale (che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso). Dunque anche in ipotesi, come nel caso de quo, di estinzione del reato per avvenuta prescrizione.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un avvocato, condannato, in sede disciplinare, per non aver gestito con puntualità e diligenza il denaro ricevuto da una cliente, né reso il conto della gestione. Senonché, per i medesimi fatti, l’avvocato fu sottoposto a procedimento penale, poi estinto per prescrizione. Fu dunque deliberata la sospensione del procedimento disciplinare, che poi riprese il suo corso, sino ad essere definito con dichiarazione di responsabilità dell’incolpato.
Il professionista chiese dunque l’annullamento di tale condanna disciplinare, sulla base di motivi tuttavia disattesi dal Consiglio nazionale forense, per infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendone iniziato il decorso dal momento della definizione del procedimento penale e non applicabile la sopravvenuta riforma di cui alla legge professionale forense (più favorevole all'incolpato) né in ordine all'entità complessiva del termine, né in ordine alla disciplina della decorrenza o degli eventi interruttivi.
E’ quanto poi confermato dalla stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili –– con sentenza n. 11140 dell'8 maggio 2017 - secondo cui la giurisprudenza non ha mai fatto distinzione quanto alle formule terminative del procedimento penale, applicandole anche al caso di definizione del procedimento penale per estinzione del reato. Mentre la tesi della retroattività od immediata applicabilità ai procedimenti disciplinari per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 247/12, della disciplina in materia di prescrizione da questa dettata – come invocato dal professionista ricorrente - è contraria all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite.
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