Il Consiglio Nazionale Forense ha innovato i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.
I nuovi criteri sono stati adottati con delibera assunta in occasione della seduta amministrativa del 18 novembre 2022.
E' quanto si apprende dalla nota circolare n. 2-C-2022 del 28 novembre 2022 che il CNF ha inviato ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati, con allegato l'estratto dal verbale di seduta unitamente ad una tabella riassuntiva delle novità.
Nelle premesse della delibera, viene dato atto dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 6/2015 ai sensi del quale “il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità” e dell’art. 97, comma 2, del codice di procedura penale.
Tra le altre considerazioni, viene evidenziata la necessità di uniformare le prassi seguite territorialmente dai COA ai fini della nomina dei difensori d'ufficio.
Per quanto riguarda, quindi, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio, la delibera stabilisce che:
E' inoltre previsto, nel rispetto dei richiamati principi di prossimità e reperibilità nonché dell’effettività della difesa, che in caso di trasferimento dell’intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p. (previsione, questa, che trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile).
A seguire, viene stabilito che:
La delibera, secondo quanto si apprende, è immediatamente esecutiva.
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