Avvocati e camere arbitrali

Pubblicato il 16 febbraio 2017

Il Ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il Regolamento disciplinante le modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Consiglio direttivo

Il testo prevede, in particolare, che le camere arbitrali e di conciliazione siano amministrate da un consiglio direttivo restante in carica per almeno tre anni, costituito da un numero di componenti variabile in base al numero degli iscritti all'ordine, nominati con delibera del consiglio dell’ordine tra soggetti dotati di specifici requisiti e delle seguenti competenze:  

Il consiglio direttivo tiene ed aggiorna l’elenco di arbitri e conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne facciano richiesta sulla base delle aree di competenza specificate in allegato al presente Regolamento. Per cui l’avvocato che faccia domanda di disponibilità, è tenuto ad indicare l’area o le aree professionali di riferimento (altresì documentando le proprie competenze), così come l’eventuale sopraggiungere di cause di incompatibilità ed il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Requisiti onorabilità ed incompatibilità arbitri

Nello specifico, non possono essere nominati arbitri o conciliatori (cause di incompatibilità):

Mentre sono necessari i seguenti requisiti di onorabilità:

Il consiglio direttivo, valutata la sussistenza di detti requisiti, procede all'iscrizione degli avvocati in una o più aree professionali, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande. Allo stesso modo, procede alla cancellazione qualora vengano i requisiti.

Designazione a rotazione automatica

Il consiglio direttivo procede alla designazione degli arbitri e dei conciliatori con rotazione in via automatica degli incarichi, mediante utilizzo di sistemi informatizzati, salvo nei casi in cui arbitri e conciliatori siano individuati concordemente dalle parti.

Questi ultimi oltretutto, sin dalla nomina e per tutta la durata del procedimento, devono restare indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale/di conciliazione.

L’arbitro o il conciliatore, si legge ancora nel Decreto, non può in ogni caso ritenersi imparziale qualora egli stesso - ovvero un suo socio, associato o esercente nei medesimi locali - abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

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