Avvocati dello Stato. Per la Consulta, riduzione onorari legittima

Pubblicato il 27 novembre 2017

Respinte tutte le censure dei Tribunali amministrativi

La Corte Costituzionale ha respinto una ad una – dichiarandole in parte inammissibili ed in parte infondate – tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tar Calabria, Tar Puglia, Tar Molise, Tar Campania, Trga di Trento, in relazione all’art. 9 del D.l. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

Con cinque distinte ordinanze – poi riunite in un unico giudizio, stante l’omogeneità delle doglianze sollevate – i Tribunali amministrativi censuravano la suindicata disposizione in riferimento agli artt. 3, 25, 25, 42, 77, 97, 117 Costituzione, nonché all’art. 6 CEDU.

Il censurato art. 9, si sovviene, ha modificato la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell’Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento. La riforma strutturale del trattamento economico – scevra dunque, si legge nella sentenza della Consulta n. 236 del 10 novembre 2017, da vizi di legittimità - tiene conto della crisi economico-finanziaria presente al momento dell’emanazione e persegue la finalità di revisione della spesa pubblica in uno dei settori di maggiore rilievo della stessa, ossia, quello inerente al costo per il personale della pubblica amministrazione. Il tutto, in rispondenza all’art. 97 Cost., che, nel richiedere alla p.a. di assicurare la sostenibilità del debito, consolida il principio di economicità quale corollario di buon andamento della stessa.

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