Avvocati: corsi ai tirocinanti per l'accesso alla professione

Pubblicato il 19 marzo 2018

Regolamento pubblicato, in vigore dal 31 marzo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018 il Decreto del ministero della Giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018, contenente “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Il provvedimento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della Legge professionale forense, ossia i corsi di indirizzo professionale che, nel corso del periodo di tirocinio da svolgere presso uno studio professionale, il praticante avvocato è obbligato a frequentare, con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi.

Organizzazione e contenuto dei corsi

Ai sensi del Decreto, i corsi in oggetto possono essere tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (comprese le scuole di specializzazione). Se sono organizzati dagli altri soggetti o dalle associazioni forensi, gli stessi devono essere accreditati dai Consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, dietro presentazione di apposita istanza.

Disciplinati, a seguire, i contenuti da trattare nei corsi che - viene espressamente indicato  - devono "sostenere e integrare" la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all'espletamento delle prove dell'esame di Stato.

Dopo la specifica indicazione delle materie che dovranno essere approfondite durante le lezioni, viene specificato che i corsi dovranno essere strutturati tenendo conto di apposite linee guida fornite dal CNF.

Durata e costo dei corsi

Si prevede che i corsi in oggetto debbano avere una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio. In particolare, sono organizzati secondo moduli semestrali novembre-aprile, maggio-ottobre.

E’ possibile, poi, che gli organizzatori prevedano la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. Ad ogni modo, nelle linee guida fornite dal CNF saranno contenute indicazioni di garanzia per il contenimento dei costi e sarà anche possibile prevedere delle borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli.

I corsi potranno essere programmati per un numero determinato di iscrizioni anche se, ad ogni modo, il decreto prevede espressamente che “Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi”. Possibili, a tal fine, anche accordi stipulati con le Università o modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF.

Sono previste, da regolamento, delle verifiche sia intermedie che alla conclusione del corso. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica.

Applicazione ed entrata in vigore

Il provvedimento, per espressa previsione, si applicherà ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti, con decorrenza posteriore al 180° giorno successivo al 31 marzo 2018, data, quest'ultima, di entrata in vigore del Decreto.

Le nuove regole, in definitiva, si applicheranno ai tirocinanti iscritti a partire dal 28 settembre 2018.

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