Non rileva, ai fini della determinazione della pensione di invalidità e di vecchiaia liquidate da Cassa Forense, il maggior reddito accertato attraverso l’accertamento con adesione con il Fisco.
Difatti, i redditi da considerare ai fini del calcolo della pensione sono quelli tempestivamente dichiarati alla Cassa, secondo le scadenze previste dalla Legge n. 576/1980, il cui articolo 2, proprio in tema di determinazione del trattamento pensionistico, fa esclusivo rifermento alla media decennale del reddito professionale “dichiarato” ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Così, anche alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 10 della citata legge, è da ritenere indiscutibile che la quantificazione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti a Cassa Forense sia determinata sulla base delle dichiarazioni rese dai medesimi, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il reddito concordato a seguito dell’accertamento con adesione, ossia, non può essere certamente equiparato al reddito dichiarato secondo le modalità prescritte.
A ciò si aggiunga che la determinazione dell’ammontare della pensione va legata al presupposto dell’avvenuta, regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa di previdenza, del reddito professionale dell’interessato e del relativo pagamento del contributo soggettivo.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 5380 del 7 marzo 2018, con cui, in accoglimento del ricorso di Cassa Forense, è stato escluso che i contributi a quest’ultima versati a seguito di un accertamento con adesione, potessero far aumentare la pensione spettante all’avvocato resistente.
L’accertamento – hanno in definitiva affermato gli Ermellini - non costituisce una reale definizione del reddito professionale del legale, idoneo a costituire la nuova ed effettiva base imponibile ai fini contributivi e ad incidere sull’ammontare della pensione goduta.
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