L'avviso per il recupero a tassazione di un credito d'imposta, che va emanato, ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 600/73, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - termine prorogato ad otto anni ex articolo 27, commi da 16 a 20, del convertito Decreto legge n. 185/08 - può essere emesso non solo per recuperare la somma corrispondente all'utilizzo del credito oltre la percentuale consentita.
Lo stesso avviso, infatti, può essere rivolto anche al recupero di crediti opposti in compensazione ritenuti inesistenti, “quand'anche il termine sia scaduto in relazione a periodi di imposta pregressi ove il credito è stato utilizzato per la percentuale consentita”.
E’ questo il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con sentenza depositata il 22 luglio 2016.
Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno altresì precisato che, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate ed ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della Legge n. 388/2000, il contribuente che non faccia funzionare i beni acquisiti con il bonus entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisizione medesima o ultimazione o dismetta i detti beni entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, deve rideterminare il credito d’imposta in relazione agli eventi che si sono verificati.
Contestualmente, lo stesso contribuente è tenuto a versare l’imposta indebitamente portata in compensazione entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano tali ipotesi.
E da questo termine – ha concluso la Sezione tributaria civile della Cassazione nella sentenza n. 15190/2016 – decorre il potere di accertamento dell’Ufficio finanziario per quel che concerne l’adempimento di detto obbligo.
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