Avviso di accertamento necessario per il recupero del bonus Sud
Pubblicato il 27 febbraio 2012
La Ctr Marche, con
sentenza 13/7/2012, analizza il caso di un contribuente che si è avvalso dell’agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 7 della legge
388/2000, successivamente rivista dall'articolo 63 della legge
289/2002, e in base alla quale aveva materialmente fruito di un quota aggiuntiva del bonus assunzioni per le aree del Mezzogiorno, superando i limiti introdotti dal regime comunitario c.d. "de minimis".
Si ricorda che l’agevolazione in questione, in entrambe le versioni delle citate norme, consiste in un bonus fiscale per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, che costituisca incremento di occupazione per le aree depresse del territorio, da utilizzare in compensazione di qualsiasi tributo che si paga con il modello F24. Per di più, il Legislatore ha previsto che si potesse attribuire un credito d’imposta aggiuntivo nel caso le assunzioni riguardassero proprio le aree più svantaggiate del Paese, a differenza di quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, che per le stesse aree prevede che il bonus occupazione possa essere fruito solo nei limiti del regime "de minimis".
La questione, alimentando interpretazioni differenti, ha spinto molte imprese a fruire dell’agevolazione fiscale anche in misura maggiore ai limiti imposti dal regolamento comunitario.
Relativamente al caso di specie, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto sufficiente applicare le diposizioni di cui all'articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, valevoli per la correzione automatica degli imponibili delle dichiarazioni, tra cui si fanno rientrare oltre ai saldi delle imposte, dei contributi e dei premi, anche quelli dei crediti d’imposta.
Di diverso avviso è stato, invece, il collegio giudicante delle Marche, che ha sottolineato come la fattispecie non possa essere ricondotta al caso di una errata esposizione del credito d’imposta oltre la misura consentita, ma in una vera e propria diversa interpretazione del beneficio fiscale riconosciuto al contribuente.
Ne deriva, pertanto, secondo i giudici di merito, che per il recupero dei crediti d’imposta riconosciuti per le assunzioni nelle aree depresse del Mezzogiorno non è sufficiente il semplice ricorso alla procedura di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, previsto in via automatizzata dall’articolo 36/bis, bensì è necessaria una vera e propria azione di accertamento tributario, che consenta al contribuente di individuare le motivazioni che possono agevolare il recupero ed eventualmente proporre il ricorso entro i termini previsti dalla legge.