L’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia di cui artt. 612 bis e 572 c.p. L’espressione “violenza alla persona” deve infatti essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale e comunitario.
In particolare, l’obbligo di avviso della persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona di cui all’art. 408 comma 3 bis c.p.p., è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale. Il testo normativo in cui esso è contenuto si prefigge dunque lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nel contesto domestico.
Il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che le subisce.
La storia dell’emendamento con cui è stata introdotta la nozione di delitti commessi con “violenza alla persona” dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate. D’altra parte la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella disciplinata nel nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o anche solo morale, tale cioè da causare una sofferenza anche solo psicologica alle vittime del reato.
Si ritiene pertanto che il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, rientri a pieno in tale categoria.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza n. 10959 depositata il 15 marzo 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".