La sentenza passata in giudicato che abbia annullato l'avviso di accertamento notificato alla società per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria - e non per vizi della notifica dell'atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci - esplica i suoi effetti a favore di tutti i soci.
Detto annullamento, pertanto, può essere opposto da questi ultimi all'amministrazione finanziaria che sia stata parte in causa nel relativo processo.
E’ questo il consolidato orientamento di legittimità ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 29161 depositata il 6 dicembre 2017.
Nella vicenda esaminata, i giudici della Suprema corte hanno ritenuto infondata la pretesa fiscale, concernente il "reddito di partecipazione" a fini IRPEF, formulata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del socio di una Snc, a sua volta raggiunta dalla notifica dell’accertamento.
Detta pretesa era stata avanzata sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto sui quali era fondata la richiesta impositiva promossa nei confronti della società di persone.
L’infondatezza, alla luce del principio sopra richiamato, è stata fatta discendere dall’intervenuto annullamento, con forza di giudicato, dell'atto impositivo relativo a detta ultima richiesta impositiva.
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