Avvisi bonari non immediatamente impugnabili in Commissione tributaria

Pubblicato il 24 maggio 2012 Con un comunicato stampa del 23 maggio 2012, l’agenzia delle Entrate fornisce alcune importanti precisazioni sull’impugnabilità della comunicazione di irregolarità inviata dall'Agenzia in relazione all’attività di liquidazione e controllo formale scaturenti dall’invio dell’avviso bonario.

Il comunicato fa seguito alla pronuncia della Cassazione n. 7344/2012, con cui i Supremi giudici - in controtendenza rispetto ad altre precedenti sentenze in materia - ritengono che la comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia sia immediatamente impugnabile, dal momento che l’atto in questione contiene una “pretesa impositiva compiuta” per cui il contribuente ha il diritto/obbligo di impugnare immediatamente tale pretesa.

A tal proposito, invece, l’Amministrazione finanziaria vuole ribadire la posizione già assunta con la risoluzione n. 110/E/2010 e confermare l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007) secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.

Ne deriva, pertanto, che gli avvisi bonari non sono immediatamente impugnabili di fronte alla commissione tributaria, dato che essi rappresentano un invito a fornire altri dati o elementi in grado di correggere delle valutazioni errate e, per tali ragioni, essi rappresentano una volontà impositiva che non si è del tutto perfezionata, ma è ancora in corso. Manca ancora la vera e propria pretesa tributaria. Dunque, il contribuente non può impugnare l’avviso bonario, ma solo il successivo ruolo. Solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.

In caso di contenzioso sul ruolo – conclude l’Agenzia - non verrà richiesta l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata impugnativa dell'avviso bonario: quest’ultimo, infatti, potrà essere implicitamente impugnato dal contribuente.
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