Nel decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) è stata inserita una norma che consente di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari) relative al periodo di imposta:
- 2017, elaborati al 31 dicembre 2020 e non ancora inviati ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL n. 34/2020;
- 2018, elaborati entro il 31 dicembre 2021.
Con provvedimento prot. 275852 del 18 ottobre 2021, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state diffuse le regole per definire in modalità agevolata le comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
A beneficiarne sono i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente.
Il documento spiega che, per i soggetti non tenuti alla dichiarazione Iva, i mancati guadagni si misurano in base ai ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
I soggetti che aderiscono alla definizione agevolata non saranno tenuti al pagamento delle sanzioni o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali; pertanto, saranno dovuti le imposte, i contributi e gli interessi.
La definizione richiede il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità e entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del Dlgs n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Si specifica che l’efficacia della definizione avviene nel “rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni”.
Quindi, ai fini dell’accettazione della proposta di definizione, l’interessato è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 2021, un’autodichiarazione che attesti il rispetto di tali limiti.
Se non risulta possibile presentare l’autodichiarazione al 31 dicembre 2021 poiché la proposta di definizione è giunta in ritardo, la stessa può essere resa entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
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