Avviamento. Rideterminato il valore con metodi puntuali e non automatici
Pubblicato il 27 agosto 2012
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la
sentenza n. 104/1/12, è chiamata a giudicare un caso di rideterminazione del valore dell’avviamento di un'azienda in ipotesi di trasferimenti aziendali.
Il principio che ribadisce è che non è possibile per gli uffici del Fisco calcolare la rideterminazione del valore dell’avviamento basandosi su metodi puramente aleatori e sganciati dalla realtà dell'impresa contribuente. L'articolo 51, comma 4, del Tuir, attribuendo agli uffici il potere di controllo sul “
valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”, non li legittima ad adottare meccanismi automatici, specialmente in fase di accertamento.
Dunque, la Ctr boccia il metodo adottato, non ritenendolo “
attendibile perché proietta per un arco temporale, pari a 14 anni, la presunta redditività dell'azienda, senza tenere conto delle possibili mutazioni del contesto economico, poi concretamente verificatesi”, in particolare perchè il settore in cui opera l'attività ceduta (pelletteria/abbigliamento) ha risentito enormemente della crisi economica attraversata dal nostro Paese.
Di contro, appare condivisibile la regola di calcolo di determinazione dell’avviamento concordata tra le parti, che risulta “
ancorata a dati economici reali, considerati per un arco temporale di circa 4 anni”, che poggia sul reddito medio prodotto nell’ultimo triennio rettificato con un margine di contribuzione e moltiplicato per tre.
Il riferimento ad un arco temporale troppo ampio non può ritenersi corretto; non si possono adottare sistemi di calcolo aleatori e non supportati da idonea documentazione. L’avviamento di per sè si compone di fattori oggettivi, ma anche soggettivi, che soprattutto nelle piccole e medie imprese non possono essere trascurati.
La sentenza 104/1/12 ribadisce, così, l’importanza di una valorizzazione puntuale dell’avviamento con specifico riguardo all’impresa e al suo imprenditore, tenendo conto di una serie di fattori attinenti al contesto macroeconomico e alla sfera personale dell’imprenditore stesso, che dovrebbero poter essere evidenziati anche in fase di contraddittorio.