Avviamento. Rideterminato il valore con metodi puntuali e non automatici

Pubblicato il 27 agosto 2012 La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 104/1/12, è chiamata a giudicare un caso di rideterminazione del valore dell’avviamento di un'azienda in ipotesi di trasferimenti aziendali.

Il principio che ribadisce è che non è possibile per gli uffici del Fisco calcolare la rideterminazione del valore dell’avviamento basandosi su metodi puramente aleatori e sganciati dalla realtà dell'impresa contribuente. L'articolo 51, comma 4, del Tuir, attribuendo agli uffici il potere di controllo sul “valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”, non li legittima ad adottare meccanismi automatici, specialmente in fase di accertamento.

Dunque, la Ctr boccia il metodo adottato, non ritenendolo “attendibile perché proietta per un arco temporale, pari a 14 anni, la presunta redditività dell'azienda, senza tenere conto delle possibili mutazioni del contesto economico, poi concretamente verificatesi”, in particolare perchè il settore in cui opera l'attività ceduta (pelletteria/abbigliamento) ha risentito enormemente della crisi economica attraversata dal nostro Paese.

Di contro, appare condivisibile la regola di calcolo di determinazione dell’avviamento concordata tra le parti, che risulta “ancorata a dati economici reali, considerati per un arco temporale di circa 4 anni”, che poggia sul reddito medio prodotto nell’ultimo triennio rettificato con un margine di contribuzione e moltiplicato per tre.

Il riferimento ad un arco temporale troppo ampio non può ritenersi corretto; non si possono adottare sistemi di calcolo aleatori e non supportati da idonea documentazione. L’avviamento di per sè si compone di fattori oggettivi, ma anche soggettivi, che soprattutto nelle piccole e medie imprese non possono essere trascurati.

La sentenza 104/1/12 ribadisce, così, l’importanza di una valorizzazione puntuale dell’avviamento con specifico riguardo all’impresa e al suo imprenditore, tenendo conto di una serie di fattori attinenti al contesto macroeconomico e alla sfera personale dell’imprenditore stesso, che dovrebbero poter essere evidenziati anche in fase di contraddittorio.
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