La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di sospensione di esecutività del provvedimento di cancellazione dall'elenco degli avvocati stabiliti annesso all’Albo, di un Avokat iscritto sulla base del titolo conseguito in Romania.
Legittima dunque - a parere della Corte con ordinanza n. 6463 depositata il 4 aprile 2016 – la decisione di disporre la cancellazione presa dal Coa e confermata dal Cnf per aver l’iscritto conseguito il titolo presso un organismo rumeno non riconosciuto dal Ministro della Giustizia come quello tradizionalmente abilitato a rilasciare titoli in ambito europeo.
Confermato altresì - come rilevato dal Cnf – l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell'Albo professionale di soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione.
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