La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha confermato la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti, di un professionista iscritto sulla base di un titolo conseguito in Romania.
Ritenuta nella specie corretta, dunque, l’impugnata decisione del Cnf, basata sull'accertamento del Ministero della Giustizia – da ritenersi ufficiale, quindi vincolante – tramite il sistema di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea denominato IMI (Internal Market Information System), da cui era emerso che il titolo di Avoct in questione era stato rilasciato da un organismo rumeno non competente.
L’iscrizione dell’albo degli avvocati comunitari stabiliti – come hanno più volte ricordato le Sezioni Unite – è subordinata, ai sensi dell’art. 3 comma 2 Direttiva 98/5/CE e dell’art. 6 D.Lgs. 96/2001, alla sola condizione della documentazione concernente l’iscrizione presso la corrispondente autorità di altro Stato membro. Sicché il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento nazionale forense.
Orbene nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016 - ciò che viene in rilievo non è tanto la sussistenza dei requisiti ulteriori per l’iscrizione all'Albo di cui alla normativa nazionale, quanto piuttosto il possesso di titolo idoneo rilasciato da un’autorità di altro Stato membro che a tanto sia abilitata.
Il Cnf pertanto – contrariamente a quanto sostenuto dal professionista ricorrente – non ha affatto posto in discussione il sistema delineato dal cit. D.Lgs. 96/2001 (di attuazione della Direttiva 98/5/CE 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui si è conseguita la qualifica), quanto piuttosto la sussistenza di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione.
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