E’ illegittimo il verbale di contestazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata mediante autovelox in un tratto di strada lungo rettilineo, laddove non contenga alcun riferimento alle circostanze impeditive della immediata contestazione da parte degli organi di Polizia stradale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un Comune, avverso la decisione del Tribunale di annullamento di un verbale di contestazione per infrazione dell’art. 142 Codice della strada.
Vero è, affermano gli Ermellini, che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), nell’ipotesi in cui esso consenta la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo – ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento – l’indicazione a verbale dell’utilizzo di siffatti apparecchi, esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Tuttavia, nel caso in esame – si legge nell’ordinanza n. 25030 del 23 ottobre 2017 – ove il tratto di percorrenza controllato da autovelox era un rettilineo, nulla avrebbe impedito agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, avrebbero potuto fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile, il verbale di contestazione non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che l’accertamento di cui trattasi, era stato effettuato mediante autovelox; mentre, viceversa, avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali non era stata possibile la contestazione immediata.
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