Autotrasporto professionale e disponibilità temporanea dei veicoli

Pubblicato il 07 aprile 2015 Con circolare n. 5681 del 16 marzo 2015, il ministero dei Trasporti, Direzione generale trasporto stradale e intermodalità, è intervenuto per fornire precisazioni in merito all'articolo 94, comma 4bis, del Codice della strada e relativa applicazione nelle ipotesi di autotrasporto professionale.

L'articolo in oggetto contiene “Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci” prevedendo, tra le altre statuizioni, che per gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, debba essere effettuata dichiarazione agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

Nelle premesse dello scritto, vengono richiamate le circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 adottate, tuttavia, per i veicoli non commerciali. Queste due circolari escludono espressamente, dal proprio ambito di applicazione, i soggetti che effettuano attività di autotrasporto di merci, professionale o commerciale, in quanto tale materia è soggetta a normativa speciale che regolamenta nel dettaglio le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'esercizio dell'attività e pone vincoli in materia di disponibilità dei veicoli utilizzati.

Autotrasporto professionale, le varie fattispecie

Il ministero, in detto contesto, ritiene quindi utile operare un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, “individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l'autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale”.

Per comodità espositiva, alle varie fattispecie di comodato e locazione sono state allegate due tabelle di riepilogo.
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