Con comunicato stampa diffuso il 28 giugno 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso le misure delle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2021.
Tali deduzioni sono contemplate dall’art. 66, comma 5, DPR n. 917/1986, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Sono fruibili dalle imprese individuali e dalle società di persone in regime di contabilità semplificata oppure ordinaria per opzione.
N.B. La deduzione spetta una sola volta al giorno. Pertanto, se in uno stesso giorno vengono effettuati più viaggi, la deduzione viene riconosciuta solo con riferimento ad un viaggio.
Sono oggetto di deduzione solo i viaggi effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o, in caso di società, dai soci della ditta di autotrasporto. Rimangono esclusi i trasporti eseguiti dai dipendenti o dai collaboratori familiari.
Il Mef ha stabilito che spetta la deduzione forfetaria per spese non documentate nella misura di 55 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). Questo con riferimento al periodo di imposta 2021. Si ricorda che per il periodo di imposta 2020 la dedizione ammontava a 48 euro.
Se i trasporti sono effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione viene riconosciuta in misura pari al 35% dell’importo definito per quelli oltre il Comune.
Sulla scorta di quanto previsto dal Mef, a sua volta l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa di pari data, fornisce indicazioni sulla compilazione del modello di dichiarazione REDDITI 2022 per quanto attiene a detta deduzione, come segue:
L’Agenzia precisa che i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale territorio.
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