Autotrasportatori, incentivi per acquisto veicoli sostenibili

Pubblicato il 25 maggio 2023

Ammonta a 25 milioni di euro la dotazione finanziaria individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per sostenere le imprese di trasporto conto terzi, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2023, infatti, è stato pubblicato il DM del 12 aprile scorso del MIT, che indica le disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinati agli interventi effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

Incentivi autotrasportatori, i destinatari

Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile.

NOTA BENE: Le risorse sono destinate agli acquisti effettuati nell’annualità 2022.

Gli incentivi sono erogati nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune UE.

Autotrasportatori, ripartizione delle risorse

I venticinque milioni di euro per sostenere gli autotrasportatori, stanziati dal Decreto MIT, saranno così ripartiti:

  1. 2,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonchè per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  2. 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E, nonché euro 6 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
  3. 7,5 milioni di euro di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo.

NOTA BENE: L'importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.

ATTENZIONE: I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Incentivi per l’autotrasporto, come funzionano?

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

Le istanze verranno esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili.

Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ATTENZIONE: Gli investimenti saranno finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto in esame ed ultimati entro il termine indicato dal decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, che verrà adottato entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del MIT in esame, con cui verranno altresì definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con lo stesso decreto saranno definite le modalità di presentazione delle istanze.

Per quanto riguarda l’importo dei contributi che possono essere concessi, l’articolo 5 del decreto ministeriale stabilisce quanto segue:

  1. nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
  2. nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
  3. nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
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