Autosufficienza anche con copia incolla

Pubblicato il 13 febbraio 2016

Il principio di autosufficienza, in tema di ricorso per cassazione, può ritenersi comunque rispettato se l’atto medesimo consente di cogliere il nucleo delle questioni sottoposte al giudice di legittimità.

Il difetto di autosufficienza, infatti, è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale.

Detto difetto, in tale ultimo contesto, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutato in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte di legittimità nel testo della sentenza n. 2846 del 12 febbraio 2016.

Ricorso ammissibile ma infondato

Nella vicenda in esame, è stato ritenuto ammissibile un ricorso per cassazione nella cui narrativa, gran parte dell’atto era dedicata alla trascrizione di tutti gli atti processuali dei giudizi di primo e secondo grado, anche mediante la tecnica informatica del “copia e incolla”.

Nonostante l’ammissibilità, il ricorso di specie è stato comunque ritenuto infondato per quanto riguarda i vari motivi lamentati dal ricorrente.

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