I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’Inps e che operano in regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% sui contributi previdenziali obbligatori.
Tale agevolazione, se non richiesta al momento dell’apertura della partita IVA, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento e, una volta concessa, rimane valida fino a eventuale revoca o perdita dei requisiti.
Possono presentare domanda i soggetti che:
Sono esclusi coloro che:
Se il contribuente ha coadiuvanti o coadiutori, può applicare la riduzione anche alla loro quota di reddito, fino a un massimo del 49%.
Il regime forfetario è un regime fiscale semplificato destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che:
Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività specifico per settore. Su tale reddito si applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di attività, in presenza di determinati requisiti).
L’art. 1, comma 76, della legge n. 190/2014 prevede la possibilità, per i lavoratori in regime forfetario iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, di beneficiare di un regime contributivo agevolato, con la riduzione del 35% della contribuzione Inps.
L’agevolazione si applica sia:
La richiesta non deve essere ripresentata ogni anno: resta valida fino a rinuncia o perdita dei requisiti.
La richiesta deve essere inoltrata telematicamente tramite il portale Inps accedendo alla sezione: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" "Domande Telematizzate" "Regime Agevolato ex art. 1, commi 76-84, Legge n. 190/2014".
Tempistiche
Se la dichiarazione di adesione viene accolta prima della prima elaborazione utile dei contributi, la tariffazione agevolata sarà applicata immediatamente, con modelli F24 precompilati disponibili nel Cassetto Previdenziale.
Secondo l’art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il versamento dei contributi sul minimale di reddito garantisce l’accredito completo dei mesi contributivi nell’anno di riferimento. Se l’importo versato è inferiore al contributo minimo, verranno accreditati solo i mesi proporzionali all’importo effettivamente pagato.
Per ottenere l’accredito di 12 mesi interi, il contributo versato deve corrispondere almeno all’ammontare minimo richiesto.
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024) ha introdotto un’ulteriore agevolazione: chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alla Gestione artigiani e commercianti può richiedere uno sconto del 50% sui contributi INPS per 36 mesi, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Questa riduzione non è cumulabile con lo sconto del 35% e viene concessa per i primi tre anni senza interruzioni. Terminato il periodo di 36 mesi, i contribuenti in regime forfetario possono comunque richiedere l’agevolazione del 35%.
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