Il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità, a carico dei lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”, è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro. Il contributo è pari allo 0,46% e il versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere versata entro il 16 maggio 2022.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022.
Detti soggetti sono tenuti a provvedere direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per tali figure, il legislatore, tenuto conto dei predetti profili di imprenditorialità dell’attività economica, ha ritenuto di introdurre una disciplina previdenziale analoga a quella spettante agli esercenti attività commerciali.
Per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. Detto obbligo, sulla base delle vigenti norme in materia previdenziale per il settore dello spettacolo, concerne i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità, che è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 100,00 euro.
Si ricorda che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC «7.07.11» con codice Ateco 90.01.09 (Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica “500”, e che detti lavoratori per assolvere agli obblighi contributivi, una volta muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce online Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24.
L’elemento, contenente le informazioni relative ad altre causali di recupero dell’indennità di maternità e da valorizzare secondo le modalità in uso per le aziende DM, si compone all’interno di <DatiRetributivi> <Maternita> <MatACredito> <MatACredAltre> dei seguenti sottoelementi: <CausaleRecMat> e <ImportoRecMat>.
In relazione all’elemento <CausaleRecMat>, allo scopo di gestire il recupero dei contributi assistenziali di maternità, calcolati sulla base del massimale retributivo giornaliero – pari ad euro 100,00 - è necessario utilizzare il seguente codice:
La contribuzione di maternità dovuta per le mensilità da giugno a dicembre 2021 dovrà essere esposta valorizzando all’interno di <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M218” avente il significato di "Arretrati contributo di maternità";
Da notare, infine, che il versamento di tale contribuzione dovrà avvenire entro il giorno 16 maggio 2022.
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