Autonomi dello spettacolo, copertura INAIL dal 1° gennaio 2022

Pubblicato il 17 febbraio 2022

Il 16 febbraio 2022 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro, il DM 22 gennaio 2022, in attuazione della disposizione di cui all’art. 66, co. 4 del D.L. n. 73/2021, con cui si riconosce ai lavoratori autonomi dello spettacolo la copertura assicurativa INAIL. La novità consiste nell'estensione dell'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tutti i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) indipendentemente dalla forma contrattuale instaurata (subordinati e autonomi) e indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo contributivo verso il FPLS.

La norma richiede poi che con apposito decreto del MLPS, di concerto con il MEF e con il Ministro della Cultura, su proposta dell’INAIL, sia stabilite le modalità di attuazione del predetto obbligo assicurativa e individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo.

Autonomi dello spettacolo, campo di applicazione

Con decorrenza gennaio 2022, risultano imponibili (ai fini assicurativi) anche le prestazioni profuse:

Dal 1° gennaio 2022 devono essere dichiarate all'INAIL anche le prestazioni profuse, nello specifico settore, da:

Autonomi dello spettacolo, retribuzioni imponibili

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Autonomi dello spettacolo, presentazione delle denunce di iscrizione

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni a partire dal 16 febbraio 2022 (data di pubblicazione del presente decreto), indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni a partire dal 16 febbraio 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Autonomi dello spettacolo, calcolo del premio

Per il calcolo del premio, si prende come base imponibile l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, rispettando il minimo giornaliero (fissato per il 2022 in euro 49,91). I premi saranno uguali a quelle previste per la gestione "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", mentre l'ammontare del premio verrà definito con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

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