Autoliquidazione Rate

Pubblicato il 16 gennaio 2017

Con nota prot. n. 575 del 12 gennaio 2017 l’INAIL ha fornito le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti ed i servizi da utilizzare nonché le percentuali dell’addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata è fissato al 16 febbraio 2017, mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016 è il 28 febbraio 2017.

Il premio di autoliquidazione può essere anche pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi e l’Istituto ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2016/2017, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto, entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

1

16 febbraio 2017

16 febbraio 2017

0

2

16 maggio 2017

16 maggio 2017

0,00134110

3

16 agosto 2017

21 agosto 2017

0,00272740

4

16 novembre 2017

16 novembre 2017

0,00411370

 

Per i datori di lavoro titolari di PAT, che avendo iniziato l’attività a fine 2016 devono effettuare l’autoliquidazione entro il 16 giugno 2017, versando la 1^ e la 2^ rata entro tale data senza interessi, i coefficienti da applicare alla 3^ e 4^ rata sono i seguenti:

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

1 e 2

16 giugno 2017

16 giugno 2017

0

3

16 agosto 2017

21 agosto 2017

0,00091918

4

16 novembre 2017

16 novembre 2017

0,00230548

 

Specifica la nota che, qualora i datori di lavoro dovessero presumere di erogare nell’anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016, devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2017 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017.

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