Ancorché l’invio delle retribuzioni spettanti debba essere effettuato entro il 28 febbraio, entro il 16 del medesimo mese i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l’INAIL dovranno procedere al versamento dell’intero premio assicurativo ovvero al versamento della prima di quattro rate dovute a conguaglio per l’anno 2022 (c.d. regolazione) e in acconto per il 2023 (c.d. rata).
Con la nota 29 dicembre 2022, n. 11838, l’Istituto assicurativo ha riepilogato le istruzioni operative relative al procedimento di calcolo del premio e le modalità di invio delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL, nei termini previsti, delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".