Al via le procedure per la determinazione del premio INAIL per i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per posizioni autonome o per l'impiego di personale dipendente o parasubordinato. Le istruzioni operative, emanate dall'Istituto con la nota 31 dicembre 2020, n. 15530, si soffermano su riduzioni contributive, scadenze e modalità di adempimento da parte dei datori di lavoro.
Entro la fine del mese di febbraio, i titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) devono presentare con le consuete modalità telematiche la dichiarazione delle retribuzioni imponibili, unitamente alla scelta dell'eventuale pagamento in quattro rate, attraverso i canali "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online", presenti sul portale dell'Istituto assicurativo.
Per l'anno 2021, atteso che il 28 febbraio coincide con la domenica, la scadenza della denuncia delle retribuzioni corrisposte sarà il 1° marzo 2021.
La predetta denuncia delle retribuzioni, utile a determinare la regolazione del premio assicurativo 2020 e l'anticipo per l'anno 2021, deve essere presentata telematicamente per le sole imprese non cessate, le quali, diversamente, devono inoltrare la denuncia delle retribuzioni corrisposte entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modello cartaceo a mezzo Posta Elettronica Certificata alla sede competente.
In particolare, atteso che entro il 16 febbraio 2021 dovrà essere versato il premio assicurativo dovuto ovvero la prima rata - nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi delle quattro rate previste dalla Legge n. 449/1997 e della Legge n. 144/1999 - il datore di lavoro, entro a medesima data, dovrà:
Si rammenta che la base imponibile di riferimento per il calcolo del premio dovuto è la medesima individuata dalla normativa fiscale e relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, TUIR, e 29, T.U. n. 1124/1965. In tal senso, la retribuzione dovrà tenere conto:
Invero, ove la retribuzione effettiva del lavoratore fosse inferiore ai limiti di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa andrà adeguata all'importo più elevato tra i due.
Per quanto concerne i lavoratori part-time, la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale oraria, minimale o tabellare, moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato, ivi comprese le ore di lavoro supplementare o straordinario.
Diversamente, per i lavoratori parasubordinati, la base di calcolo del premio dovuto è costituita da tutte le somme ed i valori corrisposti nel periodo d'imposta, nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge.
Per i collaboratori familiari e per i rapporti di tirocinio/stage si applica la retribuzione convenzionale.
Come di consueto, nel caso in cui i datori di lavoro presumano di corrispondere nell'anno 2021 retribuzioni inferiori rispetto a quelle effettivamente erogate nel 2020, sarà necessario procedere entro il 16 febbraio 2021, mediante comunicazione telematica motivata, alla c.d. riduzione del presunto, indicando le minori retribuzioni che si intende corrispondere.
Secondo le indicazioni fornite dalla nota 31 dicembre 2020, n. 15530, qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della modalità di pagamento del premio assicurativo a rate, l'importo della singola rata dovrà essere maggiorata dei seguenti coefficienti in tabella:
Rata |
Data di scadenza |
Coefficienti interessi |
1 |
16/02/2021 |
0 |
2 |
17/05/2021 |
0,00143863 |
3 |
20/08/2021 |
0,00292575 |
4 |
16/11/2021 |
0,00441288 |
Attraverso il sito dell'Istituto assicurativo, imprese ed intermediari, potranno accedere ai seguenti servizi utili alla presentazione/gestione dell'autoliquidazione INAIL 2020/2021:
Successivamente al triennio 2018-2020, nel quale non è stata applicata l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, l'art. 1, comma 358, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha definitivamente eliminato, dal 1° gennaio 2021, la quota spettante al Fondo.
Come specificato nella citata nota INAIL 31 dicembre 2020, n. 15530, le riduzioni contributive del premio assicurativo applicabili nell'autoliquidazione 2020/2021 sono:
Ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge di stabilità per l'anno 2021, che ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche, con sede nel territorio dello Stato, verranno fornite con successiva nota le istruzioni operative.
La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, nei termini previsti, della denuncia dei salari corrisposti nel periodo assicurato è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
QUADRO NORMATIVO |
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