Autoliquidazione 2014, la riduzione viene dall’Inail
Pubblicato il 25 marzo 2014
Nelle more del decreto interministeriale - Lavoro/Economia - attuativo della riduzione dei premi Inail disposta dalla legge di Stabilità 2014 (legge n.
147/2013), è pubblicata la
Determina del presidente Inail n. 67 dell'11 marzo 2014, che fissa al 14,17% lo sconto applicabile dalle aziende nell’autoliquidazione 2014 prorogata al 16 maggio 2014.
Interessa
tutte le tipologie di premi, di ogni gestione.
È possibile fruire di altre riduzioni spettanti: in tal caso la riduzione verrà applicata sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.
Le
modalità applicative della riduzione sono diversificate a seconda dei soggetti:
- con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, che applicano lo sconto sulle lavorazioni per le quali nel 2014 l'Istituto ha comunicato un tasso applicabile inferiore o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti;
- che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, che beneficiano nel 2014 della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), è inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento;
- che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, se dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quest’ultimo caso, si precisa che lo sconto si applica con la stessa procedura per il diritto alla cosiddetta “
oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%, cumulabile).
Si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione, che non devono ripresentare domanda; mentre necessita di presentazione della domanda con termine differito al 30 giugno 2014, ai soli fini di presentazione dell’istanza, se il primo biennio dell’avvio dell’attività scade tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014.
Il differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per ottenere l’oscillazione delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione.
APPROFONDIMENTO