Auto aziendali. Acconti d'imposta con deduzioni ridotte

Pubblicato il 09 maggio 2013

E' formata da oltre 70 pagine la circolare dell'Agenzia delle Entrate a commento delle nuove disposizioni fiscali contenute nella Legge di stabilità 2013 e nel D.L. n. 179/2012. Tra le innumerevoli indicazioni fornite, il capitolo II della circolare n. 12/E/2013, è dedicato alle novità, per l'anno 2013, in materia di reddito di impresa.


AUTO AZIENDALI


Nell'anno 2012, ai fini della determinazione della quota di deduzione da effettuare sulle auto aziendali, sia come beni strumentali all'impresa che come assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo, sono intervenuti due provvedimenti normativi a modificare la previgente situazione.


Con l'emanazione della legge n. 92/2012 – Legge Fornero - sono state riviste le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 Tuir, per imprese e professionisti:

la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali è scesa da 40 a 27,5%;

la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è passata dal 90 al 70%.


Successivamente, la legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha nuovamente ritoccato, lasciando invariata la percentuale del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, il limite del 27,5% riducendolo al 20%.


Non ha subito cambiamenti il limite pari all'80% per le spese relative a veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.


Parimenti, sono rimasti immutati i valori oltre i quali la deducibilità non è consentita. Relativamente al costo di acquisizione del bene, non si tiene conto della parte che eccede:


- 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;


- 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;


- 4.131,66 euro per i motocicli;


-
2.065,83 euro per i ciclomotori.


La circolaren. 12/2013, del 3 maggio 2013, ricorda che:


per i professionisti individuali, la deducibilità è concessa per un solo veicolo;


per società semplici ed associazioni
di cui all'art. 5 del Tuir, la deducibilità è riconosciuta per un veicolo di ogni socio od associato.


La legge di stabilità fissa l'entrata in vigore delle modifiche dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013.


Importante è la parte dedicata agli acconti 2013, da eseguire a giugno o luglio, dove si chiarisce che la determinazione con il metodo storico deve tenere in considerazione, per l'anno di imposta 2012, le nuove percentuali di deducibilità, ossia:


-> 20% qualora l'auto aziendale non sia utilizzata esclusivamente come bene strumentale all'attività d'impresa;


-> 20% per l'auto aziendale utilizzata nell'esercizio della professionale individuale.


CUNEO FISCALE IRAP


La legge di stabilità 2013, al comma 484, prevede l'innalzamento di alcune deduzioni in sede di determinazione della base imponibile Irap.


Si tratta della maggiorazione delle deduzioni Irap:


- per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (da 4.600 a 7.500 euro);


- per lavoratrici donne e lavoratori di età inferiore a 35 anni (da 10.600 a 13.500 euro);


- per lavoratori a tempo indeterminato assunti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (da 9.200 a 15.000 euro);


- per donne lavoratrici e lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti nelle medesime regioni (da 15.200 a 21.000 euro).


Innalzate anche le soglie di deducibilità legate alla base imponibile.


Tali modifiche
, però, si applicano dal periodo di imposta 2014 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).


SOCIETA' AGRICOLE


Per effetto del comma 513 delle legge di stabilità 2013, rilevanti novità coinvolgono le società agricole.


Infatti, dal 1° gennaio 2013, sono abrogati:

la possibilità, per le società agricole, di persone, srl e cooperative di scegliere la tassazione dei redditi su base catastale

la possibilità, per gli imprenditori agricoli, di determinare forfetariamente il reddito con il coefficiente del 25%.


Di conseguenza, alle società agricole, diverse dalla società semplice, è vietato esercitare l'opzione per la tassazione in base al reddito agrario negli anni 2013 e 2014.


Le disposizioni perdono efficacia, spiega la circolare agenziale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ossia dal 2015 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Pertanto i soggetti interessati possono avvalersi dei regimi abrogati se nel 2012 hanno esercitato le opzioni.


AFFRANCAMENTO


L'intervento operato dalla legge di stabilità 2013 sulla disciplina della deducibilità degli ammortamenti relativi ai valori di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali, iscritti in bilancio e rientranti nelle partecipazioni di controllo dopo operazioni straordinarie, riguarda la decorrenza degli effetti delle disposizioni legislative esistenti in materia di affrancamento.


Il comma 502 differisce gli effetti, per le operazioni straordinarie effettuate entro il 2010, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, quindi dal 2018 (in origine era “dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012”).


Per le operazioni straordinarie effettuate entro il 2011 (derivante dall'ampliamento dei termini eseguito dal D.L. n. 201/2011) si passa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 2019, ossia dal 2020 invece che dal 2015.


Inoltre, sempre a seguito delle disposizioni della legge di stabilità, la prevista facoltà di effettuare il versamento dell'imposta sostituiva del 16%, a titolo di affrancamento, in 3 rate, viene eliminato stabilendo l'esecuzione del pagamento in unica soluzione, entro il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2012 (di norma 16 giugno 2013).


Da tale modifica derivano conseguenze anche per gli obblighi dichiarativi a cui sono soggetti i contribuenti. Infatti, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21 novembre 2011, all'art. 4, comma 6, richiede che colui che esegue l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva in parola, deve indicare gli importi assoggettati a tale imposta rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.


L'allungamento dei termini, chiarisce la circolare n. 12/2013, comporta che debba essere compilato l'apposito prospetto del modello Unico 2013, indicando gli importi versati a titolo di imposta sostitutiva.


Tale obbligo, però, viene meno qualora il contribuente abbia già compilato il quadro in Unico 2012, purchè i dati qui riportati siano coerenti con il versamento successivamente eseguito.


La mancata od errata compilazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ma non l'esclusione dall'applicazione del regime.


Ancora, la compilazione del prospetto in Unico 2012, se anteriore al versamento, non produce l'obbligo ad esercitare comunque l'opzione relativa all'imposta sostitutiva; sarà, in questo caso, rilevante il comportamento concludente del contribuente.


In ultimo, coloro che hanno eseguito il versamento entro il 30 novembre 2011, aderendo all'opzione senza avvalersi del differimento dei termini e che hanno compilato Unico 2012, sono esentati da qualsiasi altro adempimento.

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