Anche se è pendente un giudizio avverso il verbale di accertamento, l'autista è comunque tenuto a comunicare i dati di chi era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione.
Ad affermarlo, è la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 19380 del 30 settembre 2015, accogliendo il ricorso del Ministro dell'Interno e respingendo le censure di un automobilista, cui era stata notificata, per eccesso di velocità, la violazione dell'art. 142 comma 9 codice della strada.
Oltre a ciò, era stato contestualmente richiesto al proprietario dei veicolo di comunicare entro 30 giorni il nominativo ed i dati del conducente al momento della violazione, al fine della decurtazione dei punti; invito tuttavia mai ottemperato.
La Cassazione, in proposito, ha chiaramente affermato - sposando le argomentazioni del Ministero ricorrente – che la pendenza di un ricorso avverso la sanzione amministrativa per infrazione del codice della strada che comporti la decurtazione di punti dalla patente, non esonera il proprietario dall'anzidetto obbligo di comunicazione, pena l'irrogazione di un'ulteriore sanzione.
Detta ultima sanzione, contemplata dall'art. 180 comma 8 C.d.s., infatti, non punisce specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario – ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada – con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".