Aumento di contributi per co.co.pro, artigiani e commercianti

Pubblicato il 04 febbraio 2012 La legge di stabilità – L. 183/2011 - ha decretato l’aumento dei contributi per i co.co.pro (iscritti alla Gestione Separata). In seguito a ciò, l’Inps informa, attraverso la circolare 16 del 3 febbraio 2012, che nel 2012 l’aliquota contributiva è pari a 27,72%, il massimale imponibile è di 96.149,00 euro ed il minimale è pari ad euro 14.930,00.

Dunque:

- per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è del 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

- per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è del 18,00%.

Si ricorda che le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.

Anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 (e di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%), stavolta ad opera della Manovra Monti che ha convertito in legge il Dl salva Italia (Dl 201/2011). Ne dà notiza la circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012. Pertanto, nel 2012, l'aliquota contributiva per gli artigiani è stabilita al 21,30%; mentre quella dei commercianti al 21,39%, essendo computata l’aliquota aggiuntiva.

Restano confermate la riduzione di tre punti percentuali per i coadiuvanti/coadiutori di età fino a 21 anni e la riduzione del 50% per i lavoratori autonomi con più di 54 anni e già pensionati. In caso di reddito oltre i 44.204 euro, l'aliquota deve essere incrementata di un punto percentuale.

Con messaggio n. 2040 del 3 febbraio 2012, l’Istituto stabilisce che se il termine di versamento dei contributi da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia e dei contributi volontari cada di sabato o altro giorno non lavorativo per gli istituti bancari , nel caso di utilizzo del sistema di pagamento tramite RID, il versamento è comunque utilmente effettuato ai sensi delle norme in materia.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy