Aumento di contributi per co.co.pro, artigiani e commercianti
Pubblicato il 04 febbraio 2012
La legge di stabilità – L.
183/2011 - ha decretato l’aumento dei contributi per i co.co.pro (iscritti alla Gestione
Separata). In seguito a ciò, l’Inps informa, attraverso la
circolare 16 del 3 febbraio 2012, che nel 2012 l’aliquota contributiva è pari a 27,72%, il massimale imponibile è di 96.149,00 euro ed il minimale è pari
ad euro 14.930,00.
Dunque:
- per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota è del 27,72%
(27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è del 18,00%.
Si ricorda che le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.
Anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di
computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni
autonome dell'Inps, sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 (e di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%), stavolta ad opera della Manovra Monti che ha convertito in legge il Dl salva Italia (Dl 201/2011). Ne dà notiza la
circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012. Pertanto, nel 2012, l'aliquota contributiva per gli artigiani è stabilita al 21,30%; mentre quella dei commercianti al 21,39%, essendo computata l’aliquota aggiuntiva.
Restano confermate la riduzione di tre punti percentuali per i coadiuvanti/coadiutori di età fino a 21 anni e la riduzione del 50% per i lavoratori autonomi con più di 54 anni e già pensionati. In caso di reddito oltre i 44.204 euro, l'aliquota deve essere incrementata di un punto percentuale.
Con
messaggio n. 2040 del 3 febbraio 2012, l’Istituto stabilisce che se il termine di versamento dei contributi da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia e dei contributi volontari cada di sabato o altro giorno non lavorativo per gli istituti bancari , nel caso di utilizzo del sistema di pagamento tramite RID, il versamento è comunque utilmente effettuato ai sensi delle norme in materia.