Nell’ambito dei procedimenti di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione ma non è obbligato anche a disporre l’audizione del ricorrente, a meno che:
Questo il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione nel testo di due sentenze da ultimo emanate, n. 22098 del 13 ottobre 2020 e n. 21584 dell’8 ottobre 2020.
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