E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 52 del 5 aprile 2017, contenente disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione di relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Il provvedimento si occupa, in primo luogo, delle richieste di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative e le richieste di assistenza per le notificazioni a mezzo posta o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Ue.
E ancora, nel Decreto viene disciplinata l’esecuzione della richiesta di assistenza avanzata da uno Stato membro per l’attività probatoria. Viene prescritto, sul punto, che sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti, tenuto a provvedere alle stesse, con decreto motivato e senza ritardo.
Nel provvedimento, inoltre, sono disciplinate le forme specifiche di assistenza giudiziaria come nei casi di:
Un titolo a parte del Decreto, disciplina, altresì, le esecuzioni di richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Il Decreto legislativo n. 52/2017 entra in vigore il 12 maggio 2017.
Si segnala che il Consiglio dei ministri, in sede di approvazione definitiva del testo, avvenuta il 31 marzo 2017, aveva precisato che il provvedimento in oggetto avrebbe riguardato tutte le richieste di assistenza giudiziaria che perverranno fino al 22 maggio 2017.
A decorrere da tale data - aveva precisato il Cdm nel comunicato di fine seduta – “le disposizioni della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (il cui relativo decreto di recepimento è stato approvato in esame preliminare il 17 marzo) sostituiranno per gli Stati membri le corrispondenti disposizioni delle Convenzioni relative all’assistenza giudiziaria in materia penale”.
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