Attualità del pericolo esclusa nel blog
Pubblicato il 13 marzo 2014
I giudici di Cassazione, con la
sentenza n. 11895 del 12 marzo 2014, hanno annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il
sequestro preventivo di un
sito internet con cui erano stati diffusi dei
messaggi diffamatori.
In particolare, la misura cautelare era stata disposta nell'ambito dell'indagine in cui il moderatore del blog presente nel sito era accusato di aver pubblicato
messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, erano scivolati sul terreno della gratuita volgarità e dell'attacco personale nei confronti di due professionisti.
Aderendo alle doglianze prospettate dal ricorrente, la Cassazione ha evidenziato come, nel testo delle
motivazioni, il giudice di merito non aveva dimostrato la
congruità dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferiva il sequestro né l'esistenza di un
vincolo chiaro e univoco tra la cosa ed il reato per cui si procedeva.
Del tutto “
astratta” ed ipotetica era apparsa anche l'affermazione della sussistenza del
periculum in mora posto che, nel caso in esame, il sito internet era stato sequestrato solo perché adoperato per commettere diffamazioni ma non vi era alcun elemento da cui desumere una
potenzialità offensiva del sito in sé e quindi l'
attualità e concretezza del pericolo.
Nel testo della decisione è stato altresì ricordato come nei casi in cui, come quello di specie, la misura cautelare cada su un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un
blog di libera informazione, il vincolo non incide solo sul
diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma anche sul
diritto di libertà di manifestazione del pensiero.
In tale contesto, quindi, il giusto contemperamento di opposti interessi impone che l'imposizione del vincolo sia giustificata solo da
effettiva necessità e da
adeguate ragioni.