Attualità del pericolo esclusa nel blog

Pubblicato il 13 marzo 2014 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11895 del 12 marzo 2014, hanno annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di un sito internet con cui erano stati diffusi dei messaggi diffamatori.

In particolare, la misura cautelare era stata disposta nell'ambito dell'indagine in cui il moderatore del blog presente nel sito era accusato di aver pubblicato messaggi e commenti che, con il pretesto di una critica politica, erano scivolati sul terreno della gratuita volgarità e dell'attacco personale nei confronti di due professionisti.

Aderendo alle doglianze prospettate dal ricorrente, la Cassazione ha evidenziato come, nel testo delle motivazioni, il giudice di merito non aveva dimostrato la congruità dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferiva il sequestro né l'esistenza di un vincolo chiaro e univoco tra la cosa ed il reato per cui si procedeva.

Del tutto “astratta” ed ipotetica era apparsa anche l'affermazione della sussistenza del periculum in mora posto che, nel caso in esame, il sito internet era stato sequestrato solo perché adoperato per commettere diffamazioni ma non vi era alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sé e quindi l'attualità e concretezza del pericolo.

Nel testo della decisione è stato altresì ricordato come nei casi in cui, come quello di specie, la misura cautelare cada su un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione, il vincolo non incide solo sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma anche sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

In tale contesto, quindi, il giusto contemperamento di opposti interessi impone che l'imposizione del vincolo sia giustificata solo da effettiva necessità e da adeguate ragioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy