L’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda proposta, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può mai essere condannato, neppure parzialmente, alle spese. A meno che egli non abbia rifiutato l’offerta conciliativa lite pendente proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto.
In alternativa all'imposizione totale delle spese al convenuto, queste possono essere compensate totalmente o parzialmente, con condanna del convenuto medesimo, in questo secondo caso, per la parte non compensata.
E’ quanto in sintesi stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile.
La parziale fondatezza dell’unica domanda proposta dall'attore – secondo gli ermellini - implica infatti che la sua introduzione debba comunque addebitarsi alla parte convenuta. Sicché l’applicazione del principio di causalità implica che le spese di giudizio debbano essere poste a carico dello stesso convenuto, appunto perché egli è responsabile dell’instaurazione della causa.
Ne deriva – precisa la Corte con sentenza n. 21069 del 19 ottobre 2016 - che se il giudice non ritiene di esercitare il potere di compensazione totale (che comporta che le spese di ciascuna parte restino a carico di ognuna) e fa luogo ad una compensazione parziale, per la parte non compensata le spese debbano far carico al convenuto e non all'attore.
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