L’accertamento posto in essere in sede penale, anche quando riguardi gli stessi fatti posti a fondamento dell'accertamento fiscale, non vincola il giudice del procedimento tributario, stante l'autonomia dei giudizi da esprimersi nei due processi.
E' stata giudicata legittima, dalla Corte di cassazione, la decisione con cui la CTR aveva confermato, nei confronti di un contribuente, la validità di un avviso di accertamento concernente il recupero di Irpef ed accessori, emesso sulla base delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza.
Quest’ultima aveva ritenuto accertata la partecipazione a frodi carosello della Srl a ristretta base partecipativa di cui l'odierno ricorrente era uno dei due soli soci, ciascuno titolare del 50%.
L'interessato si era rivolto ai giudici di legittimità ma invano: la Suprema corte, con ordinanza n. 21126 del 2 ottobre 2020 ha confermato la statuizione di merito, osservando che in essa era stata fatta corretta applicazione dell'orientamento di Cassazione secondo cui: “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna”.
Era conseguentemente legittimo che l'imputato assolto in sede penale - anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste - potesse essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora, come nel caso in esame, l'atto impositivo risultava fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.
Nella vicenda in oggetto, il ricorrente non aveva neppure illustrato le ragioni sulla cui base assumeva che la decisione favorevole conseguita in sede penale risultasse idonea ad inficiare l'intero accertamento tributario emesso nei suoi confronti.
Non aveva neanche spiegato se la stessa avesse avuto ad oggetto l'intero compendio di fatture contestate alla società ed ai suoi soci ed amministratori, oppure soltanto una porzione dei documenti contabili.
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