Atto falso anche se riproduce un documento inesistente

Pubblicato il 06 settembre 2010 Sussiste il reato di falso materiale anche quando l'imputato ha riprodotto illegittimamente una copia di un documento inesistente. Lo ha stabilito la sentenza n. 32090 del 20 luglio scorso rigettando il ricorso di funzionario di prefettura che aveva riprodotto la copia di un ordinanza, in realtà mai esistita, per favorire un imprenditore. L'atto era stato creato riportando il timbro e il sigillo della prefettura nonchè una firma illeggibile.

Secondo i difensori del funzionario non esisterebbe il reato di falso materiale di un atto in quanto il documento fittizio non era la riproduzione di un atto esistente ossia "un documento perfetto e definito". La tesi non è stata accolta dalla Corte di cassazione secondo cui il soggetto ha proceduto fittiziamente alla copia di un atto originale, in realtà non esistente, facendolo uscire dalla sfera individuale dell'autore e quindi idoneo a produrre efficacia nei rapporti con l'ambiente esterno. E' quindi palese la volontà del soggetto di violare le norme.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Milleproroghe in GU. Contratto a termine: esigenze delle parti fino al 31 dicembre 2025

28/12/2024

Collegato lavoro in GU: guida alle novità in vigore dal 12 gennaio 2025

28/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Global minimum tax: nuove regole per l'attuazione

27/12/2024

Al via l’autoliquidazione 2024-2025: guida e istruzioni INAIL

27/12/2024

Sicurezza sul lavoro: studenti universitari equiparati a lavoratori

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy