Atto di riscossione. Per l’impugnazione vale la sede dell'esattore

Pubblicato il 02 novembre 2019

Davanti a quale giudice va proposta l’impugnazione dell'atto della riscossione coattiva con cui si facciano valere - esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza?

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 2019, ha risposto a questo interrogativo, formulando un apposito principio di diritto, utile ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente.

Gli Ermellini, in particolare, hanno puntualizzato che nei casi come quello descritto, la competenza territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, Decreto legislativo n. 546/1992, spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Agente della riscossione.

Questo principio vale anche se detto luogo non coincida con la sede dell'Ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, salvo il caso che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e che la sede dell'Agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore.

Per l’impugnazione dell’atto della riscossione e del provvedimento presupposto non notificato occorre quindi fare riferimento al giudice della sede del riscossore anche se diversa da quella dell’ente impositore.

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