Con la risposta all’interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che:
Infine, l’interpello n. 15/2016, ribadisce che la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, per le aziende di trasporto aereo e quelle esercenti i servizi aeroportuali, introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse.
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