E’ l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta posta in essere, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, a determinare l’imponibile contributivo in materia di previdenza di ingegneri ed architetti.
Ciò che rileva è che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista abbiano influito sull’esercizio dell’attività.
La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova infatti fondamento nell’articolo 7 della Legge n. 1395/23 né negli articoli 51, 52 e 53 del Regio decreto n. 2537/25, i quali riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti.
Inoltre, l’articolo 21 della Legge n. 6/1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
E’ questo il consolidato indirizzo giurisprudenziale a cui la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 1347 del 26 gennaio 2016, ha inteso dare continuità per quel che riguarda le attività soggette alla contribuzione Inarcassa.
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