E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile il decreto del 29 marzo 2022, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 15 del D.Lgs. 112/2017, definisce le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, individuando i criteri le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali.
Il controllo ordinario, avente cadenza almeno annuale, avviato entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico e completato entro novanta giorni dal primo accesso, verifica:
Le attività di controllo ordinario sono effettuate in presenza del legale rappresentante dell'impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, viene sottoscritto il verbale di avvenuto controllo senza rilievi; in caso contrario, il controllore diffida l'organo di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore ai novanta.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il controllore formalizza una proposta, non vincolante, di nomina di un commissario ad acta o un provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
In caso di irregolarità non sanabili, il controllore formalizza proposta di adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale.
Per il controllo straordinario, invece, le funzioni ispettive sono demandate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, salvo quanto disposto per la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con cui il Ministero sottoscrive appositi accordi o protocolli d'intesa con le Amministrazioni competenti per garantire l'uniforme svolgimento dell'attività.
Le associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali, iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, presentano al Ministero un'istanza di riconoscimento corredata da:
Il riconoscimento delle associazioni avviene con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".