Una società fa presente di erogare – quale ente ospitante - in Italia o in un Paese estero attività formativa. Inoltre – quale ente di supporto – fornisce prestazioni accessorie ad attività formative, oltre a prestazioni opzionali.
In ogni caso, viene emessa fattura nei confronti dell'ente di invio, ovvero l'istituto, il centro di formazione, la scuola o i relativi consorzi da cui provengono i partecipanti oppure direttamente nei confronti dei beneficiari individuali degli istituti.
Si offrono, con risposta n. 469 del 23 settembre 2022, specificazioni circa l’applicabilità del regime Iva.
Per quanto riguarda l’attività svolta quale “ente ospitante”, è prevista l’esenzione Iva se le prestazioni rese dalla società siano territorialmente rilevanti in Italia in base al combinato disposto degli articoli 7-ter, comma 1, e 7-quinquies, comma 1, lett. a), DPR n. 633/1972.
Dunque, le prestazioni didattiche direttamente effettuate dalla società in uno Stato estero in veste di “ente ospitante” non sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a favore di un committente privato consumatore. Se, invece, il committente è un soggetto passivo, rilevano territorialmente in Italia qualora quest’ultimo risulti ivi stabilito ai fini IVA, con conseguente possibilità di fruire del regime di esenzione dall’imposta, sempreché ne sussistano i presupposti.
In ogni caso, per aversi l’esenzione è necessario che le prestazioni in parola eseguite all'estero siano assimilabili a quelle per cui l'Istante ha ottenuto il riconoscimento in Italia.
Invece, per quanto riguarda le attiva svolte in qualità di ente di supporto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come il regime di esenzione concerne il rapporto tra l'ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, ed i propri discenti, e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente.
Infatti alla base dell’esenzione Iva c’è il riconoscimento dello Stato ai soggetti che offrono prestazioni didattiche aventi caratteristiche simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico. E il riconoscimento non può essere mutuato in automatico dal committente estero, rilevando solo quello accordato dalle competenti autorità italiane.
Quindi i servizi in parola, se territorialmente rilevanti in Italia, vanno assoggettati al regime ordinario di tassazione Iva. Sarà necessario valutare nel singolo caso concreto se si tratti o meno di una complessa operazione gestionale e organizzativa.
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