Ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 23, comma 16, il costo del lavoro viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 2 agosto 2021, n. 51, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell’accordo collettivo nazionale del lavoro del 16 novembre 2016, stipulato da AGENS e, per adesione, da ANCP, con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITÀ e Or.S.A. Ferrovie.
Nello specifico, il Decreto in commento prevede la variabilità del costo del lavoro in relazione a:
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