Legittimo il licenziamento del manager di un’azienda a cui sia stato contestato di avere svolto attività extralavorativa durante l'orario di lavoro, seppure in un settore estraneo a quello del datore di lavoro.
La relativa condotta è stata ritenuta grave ed idonea a ledere gli interessi di parte datoriale, avuto riguardo al ruolo posseduto e all'affidamento richiesto per l'espletamento del medesimo.
Mediante il predetto comportamento, infatti, le energie lavorative del prestatore erano state distolte ad altri fini, comportando che non fosse giustificata la corresponsione della retribuzione.
Quest'ultima, in relazione alla parte commisurata all'attività non resa, aveva determinato un danno economico per il datore di lavoro e un ingiusto profitto per il lavoratore.
E’ quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14632 del 26 maggio 2021, a conferma del recesso per giusta causa disposto nei confronti di un impiegato direttivo, per lo svolgimento di prestazioni extralavorative durante l’orario di lavoro.
Il predetto comportamento, nella specie, è stato ritenuto integrare un illecito disciplinare, ciò anche a prescindere della ridotta portata temporale della violazione accertata.
Secondo la Suprema corte, infatti, l'obbligo di fedeltà posto a carico del dipendente impone a quest’ultimo di astenersi da qualsiasi condotta astrattamente idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro.
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