Nel caso in cui il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla Legge n. 4/2013 - che disciplinano la professione non organizzata in ordini e collegi - si ritiene che le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.M. 106/2019, “Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie”, non risultino applicabili.
Per contro, laddove l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 546/92, può essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:
Così il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria, con risoluzione n. 7/DF del 22 ottobre 2020, in risposta ad un quesito volto a conoscere se sussistesse o meno tale incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie e l’esercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie all’attività di esperto tributarista, mediante società “di mezzi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.
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